AVVERTENZA:
             Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero di grazia e  giustizia  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,
          nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al
          solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
          del  decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate
          dalla legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel
          decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni  (( .... ))
                               Art. 1.
  1.  Ai  cittadini italiani ovunque si trovino, nonche' ai cittadini
stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, e'  vietata
ogni attivita' intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire
o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di  beni
di  qualsivoglia  genere  verso  il  Kuwait  e l'Iraq o da tali Stati
provenienti.
  2.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 e' fatto altresi' divieto di
effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad
enti o persone in Kuwait e Iraq.
  3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990,
n. 216 (a), e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n.  220
(b), si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se
le attivita' ivi menzionate sono compiute in territorio estero.
  4.  Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3  dei  decreti-legge  4  agosto
1990, n. 216 (a), e 6 agosto 1990, n. 220 (b).
  5.  Deroghe  ai  divieti  di cui al presente decreto possono essere
autorizzate  con  la   procedura   prevista   dall'articolo   4   dei
decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 (a), e 6 agosto 1990, n. 220 (b).
 
             (a) Si trascrive il testo dei primi quattro articoli del
          D.L. n.  216/1990, convertito nella legge 3  ottobre  1990,
          n.  271 (il quinto ed ultimo articolo ne fissa l'entrata in
          vigore al giorno stesso della  sua  pubblicazione  avvenuta
          nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 181 del 4
          agosto 1990):
             "Art. 1. - 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le
          transazioni a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni
          mobili  anche  immateriali,  beni immobili, aziende o altre
          universalita'  di  beni,  valori   o   titoli   di   natura
          finanziaria  o  valutaria  comunque  denominati,  allorche'
          detti beni, valori o  titoli  appartengano,  anche  tramite
          intermediari,  allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia,
          ente od organismo partecipato, controllato o diretto  dallo
          Stato medesimo.
             Art. 2. - 1. Gli atti compiuti in violazione del divieto
          di cui all'art. 1 sono nulli.
             Art.  3.  -  1.  I  soggetti  che, anche indirettamente,
          prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di
          cui  all'art.  1  sono  civilmente  responsabili  dei danni
          derivanti dal  compimento  degli  atti  nulli.  Si  applica
          altresi'  nei  loro  confronti  la  sanzione amministrativa
          consistente nel  pagamento  di  una  somma  di  danaro  non
          inferiore  alla  meta'  del  valore  dell'operazione  e non
          superiore al valore medesimo.
             2.  Per  l'accertamento  delle violazioni del divieto di
          cui all'art.  1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni
          si  applicano  le  disposizioni del titolo II, capi I e II,
          del testo unico delle norme di legge in materia  valutaria,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 31
          marzo 1988, n. 148.
             Art.  4.  -  1.  Deroghe  al  divieto  di cui all'art. 1
          possono essere disposte  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro degli
          affari  esteri,  sentiti  i  Ministri  del  tesoro  e   del
          commercio con l'estero".
             (b) Si trascrive il testo dei primi quattro articoli del
          D.L. n.  220/1990, convertito nella legge 5  ottobre  1990,
          n.  278 (il quinto ed ultimo articolo ne fissa l'entrata in
          vigore al giorno stesso della  sua  pubblicazione  avvenuta
          nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 182 del 6
          agosto 1990):
             "Art. 1. - 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le
          transazioni, a  qualsiasi  titolo  effettuati,  concernenti
          beni  mobili  anche  immateriali,  beni immobili, aziende o
          altre universalita' di beni,  valori  o  titoli  di  natura
          finanziaria  o  valutaria  comunque  denominati,  allorche'
          detti beni, valori o  titoli  appartengano,  anche  tramite
          intermediari,  alla  Repubblica  dell'Iraq  o  a  qualsiasi
          soggetto,   agenzia,   ente   od   organismo   partecipato,
          controllato  o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.
             Art. 2. - 1. Gli atti compiuti in violazione del divieto
          di cui all'art. 1 sono nulli.
             Art.  3.  -  1.  I  soggetti  che, anche indirettamente,
          prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di
          cui  all'art.  1  sono  civilmente  responsabili  dei danni
          derivanti dal  compimento  degli  atti  nulli.  Si  applica
          altresi'  nei  loro  confronti  la  sanzione amministrativa
          consistente nel  pagamento  di  una  somma  di  danaro  non
          inferiore  alla  meta'  del  valore  dell'operazione  e non
          superiore al valore medesimo.
             2.  Per  l'accertamento  delle violazioni del divieto di
          cui all'art.  1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni
          si  applicano  le  disposizioni del titolo II, capi I e II,
          del testo unico delle norme di legge in materia  valutaria,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 31
          marzo 1988, n. 148.
             Art.  4.  -  1.  Deroghe  al  divieto  di cui all'art. 1
          possono essere disposte  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro degli
          affari  esteri,  sentiti  i  Ministri  del  tesoro  e   del
          commercio con l'estero".