AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonche' ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, e' vietata ogni attivita' intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto altresi' divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq. 3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 (a), e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 (b), si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attivita' ivi menzionate sono compiute in territorio estero. 4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 (a), e 6 agosto 1990, n. 220 (b). 5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 (a), e 6 agosto 1990, n. 220 (b).
(a) Si trascrive il testo dei primi quattro articoli del D.L. n. 216/1990, convertito nella legge 3 ottobre 1990, n. 271 (il quinto ed ultimo articolo ne fissa l'entrata in vigore al giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1990): "Art. 1. - 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dallo Stato medesimo. Art. 2. - 1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'art. 1 sono nulli. Art. 3. - 1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'art. 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresi' nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo. 2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'art. 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Art. 4. - 1. Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero". (b) Si trascrive il testo dei primi quattro articoli del D.L. n. 220/1990, convertito nella legge 5 ottobre 1990, n. 278 (il quinto ed ultimo articolo ne fissa l'entrata in vigore al giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1990): "Art. 1. - 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima. Art. 2. - 1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'art. 1 sono nulli. Art. 3. - 1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'art. 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresi' nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo. 2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'art. 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Art. 4. - 1. Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero".